Art. 17.
(Relazione annuale della Commissione).

      1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a migliorare la protezione dei diritti

 

Pag. 23

umani sul territorio nazionale e all'estero. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, la Commissione riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
      2. La relazione annuale è trasmessa agli organismi internazionali, previsti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti umani.
      3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.
      4. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
      5. Le pubbliche amministrazioni, avuto riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza, inseriscono nei programmi di formazione dedicati al personale la materia relativa alla tutela dei diritti umani, con particolare riguardo al contrasto verso ogni forma di discriminazione. Nelle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere oggetto di insegnamento il sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e le figure della Commissione e del Garante. Ai fini della predisposizione dei programmi di formazione e di insegnamento di cui al presente comma le pubbliche amministrazioni possono chiedere contributi e pareri alla Commissione.